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Elezioni politiche 2018: aggiornamento sul diritto di opzione ex art. 4 comma 2 della Legge 459/2001.

A seguito dell’avvenuto scioglimento anticipato delle Camere in data 28 dicembre scorso e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il giorno seguente del relativo D.P.R. n. 209, si segnala che trova applicazione il comma 2 dell’art. 4 della Legge citata in oggetto, pertanto l’elettore residente all’estero puo’ esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni, vale a dire entro l’8 gennaio 2018.

Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo disponibile presso il Consolato (clicca qui), i Patronati, le associazioni, il COMITES oppure scaricabile dal sito web del Ministero degli Esteri (www.esteri.it ) o da quello del proprio Ufficio consolare. Se la dichiarazione non è consegnata personalmente, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.