Domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91)
Informazioni dettagliate sulla cittadinanza posso essere trovate nella sezione ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Chi puo’ fare domanda e quali sono i requisiti essenziali
Il richiedente deve essere coniugato con il cittadino italiano da almeno 3 anni (ridotti a 1 e mezzo qualora richiedente e coniuge italiano abbiano insieme figli minori).
Il coniuge Italiano deve essere registrato alla nostra AIRE e avere un fascicolo completo e aggiornato. Maggiori dettagli nella sezione AIRE di questo sito.
La domanda può essere presentata solamente se il matrimonio è stato registrato in Italia.
I richiedenti devono preliminarmente rivolgersi al Comune competente (di persona, per posta, e-mail, o ricorrendo a terzi) per ottenere un “Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio”.
Quali sono i documenti richiesti (da allegare alla domanda online)
- “Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio” rilasciato dal Comune italiano presso il quale è stato trascritto l’atto;
- Fotocopia del proprio passaporto in corso di validità;
- Atto di nascita completo di tutte le generalità, rilasciato dal Paese di nascita e legalizzato presso l’Ambasciata italiana territorialmente competente (ovvero asseverato a mezzo di “apostille”, a seconda dei Paesi). In particolare, per i richiedenti nati in Marocco: atto di nascita completo di tutte le generalità, legalizzato presso il Ministero degli Affari Esteri marocchino, tradotto in italiano (l’elenco dei traduttori giurati è disponibile in questo sito) e infine legalizzato presso lo sportello legalizzazioni di questa Ambasciata;
- Certificato penale rilasciato dalle competenti Autorità giudiziarie o di polizia. In Marocco è rilasciato dal Tribunale competente e deve essere legalizzato presso il Ministero degli Affari Esteri marocchino e tradotto in italiano (l’elenco dei traduttori giurati è disponibile in questo sito) e infine legalizzato presso lo sportello legalizzazioni di questa Ambasciata. Il certificato penale è necessario per ciascuno dei Paesi in cui il richiedente ha vissuto dall’età di 14 anni in poi, e deve essere legalizzato presso l’Ambasciata italiana territorialmente competente (ovvero asseverato a mezzo di “apostille”, a seconda dei Paesi). I certificati penali non possono essere accettati se sono trascorsi piu’ di 6 mesi dalla data del rilascio;
- Ricevuta del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta), da effettuare anche online utilizzando le seguenti coordinate:
- Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza - Via Cavour n. 6 - 00184 Roma ITALY”
- Banca: Poste Italiane- Viale Europa n. 175 – Roma
- Causale: “istanza di cittadinanza italiana per matrimonio del sig./della sig.ra (nome e cognome del richiedente)”
- IBAN: IT54D0760103200000000809020
- BIC/SWIFT code: BPPIITRRXXX
In alternativa, il contributo di Euro 250,00 puo’ essere versato tramite bollettino prestampato di conto corrente postale, disponibile negli Uffici postali italiani.
Ai sensi dell’art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018 n 113 e a decorrere dal 5 ottobre, il termine di definizione dei procedimenti in corso di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
Come procedere
- le istanze di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, unitamente alla relativa documentazione da produrre a corredo, vanno inviate dagli stessi richiedenti al competente Ministero dell’Interno esclusivamente in modalità telematica.
- I dati inseriti nel modulo della domanda (“Modello AE” per i cittadini stranieri residenti all’estero) devono essere identici a quelli che compaiono sul certificato di nascita del richiedente, a prescindere da quanto riportato su altri documenti (passaporto, patente, ecc.).
1) Registrarsi al portale del Ministero dell’Interno (https://cittadinanza.dlci.interno.it).
2) Dopo la registrazione e la validazione del proprio indirizzo e-mail, accedere nuovamente al sito con le proprie credenziali.
Nella parte sinistra dello schermo, la sezione “CITTADINANZA” contiene:
• ”COMPILA E INVIA DOMANDA”, per presentare la domanda di cittadinanza.
• ”VISUALIZZA STATO DELLA DOMANDA”, per controllare periodicamente lo stato di avanzamento.
• ”PRIMO ACCESSO ALLA DOMANDA”, per controllare la domanda la prima volta, appena presentata.
• ”COMUNICAZIONI”, dove compaiono messaggi dell’Amministrazione in merito alla domanda presentata.
3) CON ESTREMA ATTENZIONE, compilare tutti i campi ricorrenti del “Modello AE” e caricare tutti i documenti descritti nella precedente sezione, scansionati fronte e retro (tranne le pagine in bianco).
4) Le domande possono essere SALVATE, MODIFICATE, CANCELLATE O INVIATE per l’approvazione. Una volta inviate, le domande non possono più essere modificate. Eventuali errori commessi nei dati inseriti, compresi quelli di digitazione, comportano il rigetto della domanda e la necessità per il richiedente di presentarne una nuova ripetendo l’intera procedura dall’inizio.
5) Successivamente all’approvazione della domanda, il richiedente verrà convocato da questa Ambasciata per la consegna degli originali di tutti i documenti caricati sul sito del Ministero dell’Interno, unitamente a una stampa del “Modello AE”, per firmare documenti aggiuntivi e per il pagamento in contanti, in dinari tunisini, delle imposte di bollo (percezioni consolari previste per l’autenticazione e legalizzazione di alcuni documenti).
Anche il coniuge italiano dovrà essere presente.
Note essenziali per una corretta compilazione della domanda
Il sito del Ministero dell’Interno è disponibile solo in lingua italiana. Ai richiedenti che non si sentono sicuri di procedere autonomamente si consiglia vivamente di farsi assistere da persona di madrelingua italiana al fine di inserire la domanda correttamente e di evitare errori che comporterebbero l’annullamento della domanda e la necessità di ripresentarla nuovamente.
Tutti i dati personali inseriti nella domanda (nome, cognome, data e luogo di nascita) devono coincidere esattamente con quelli riportati sul certificato di nascita.
Si sconsiglia vivamente il ricorso a fotografie di documenti. E’ necessario utilizzare uno scanner e scansionare tutti i documenti con la massima cura, includendo, nel caso di certificati (1) il documento originale, (2) lelegalizzazioni apposte sul retro e (3) la traduzione del documento.
Tutti i documenti devono essere consegnati a questa Ambasciata in originale e non verranno restituiti.
Le legalizzazioni delle traduzioni di certificati emessi da Stati terzi devono essere effettuate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti.
La sezione n. 6 [Dati del Richiedente (5/5)] è riservata ai richiedenti apolidi, cioè che non possiedono la cittadinanza di alcuno Stato. L’eventuale compilazione da parte di richiedenti in possesso di una cittadinanza comporta il rigetto della domanda.
La compilazione del modello sbagliato e la scelta errata dell’articolo di legge comportano il rigetto della domanda.
La data ufficiale di presentazione di una domanda accettata è quella del giorno in cui la domanda viene inviata elettronicamente a questa Ambasciata. Tuttavia, la domanda non può considerarsi validamente presentata finché il richiedente non consegnerà personalmente tutti gli originali per la necessaria formalizzazione da parte di questa Ambasciata.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:I residenti presso questa circoscrizione consolare, potranno presentare tutta la documentazione in originale di seguito elencata previo appuntamento richiesto inviando una email a consolare.rabat@esteri.it :
- Istanza compilata, ma senza data e firma (modello ISTANZA)
- Certificati di nascita, matrimonio e morte in originale dell’avo nato in Italia (N.B. si deve richiedere al Comune italiano di nascita l’ “estratto per riassunto dell’atto di nascita” - indirizzi dei Comuni reperibili su www.comuni.it e modello di richiesta scaricabile qui ). Se l’avo italiano si e’ naturalizzato straniero prima della nascita del figlio, non si puo’ richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
- Atto di nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti dell’avo italiano, incluso l’interessato. SE QUALCUNO DEGLI ASCENDENTI HA RINUNCIATO ALLA CITTADINANZA ITALIANA, NON SI HA TITOLO AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
- Dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorita’ dello Stato estero di residenza attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquisto’ la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato. In caso di naturalizzazione, nella dichiarazione deve essere indicata la data della naturalizzazione.
- Passaporto del richiedente con fotocopia delle pagine con foto e firma
- Certificato di residenza in Marocco
N.B. Tutti i suddetti certificati e la Dichiarazione (tranne l’Estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano) devono essere legalizzati e tradotti in italiano. La traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, deve essere certificata dall'Ambasciata/Consolato italiano competente (per l'elenco dei Consolati e Ambasciate italiane, visitare il sito www.esteri.it) o legalizzata conApostilla, se il Paese di rilascio ha firmato la Convenzione dell'Aja del 05.10.1961.
COSTI E TEMPI
Al momento della presentazione della domanda , è richiesto - ai sensi del DL n. 66/2014 - il pagamento in contanti di una tassa consolare di 300 euro presso l’Ufficio Consolare, da versare in contanti in Dirhams marocchini.Trattandosi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica esso è svincolato dall’esito dell’accertamento.
N.B. E’ responsabilità del richiedente fare in modo che tutti i documenti contengano informazioni corrette relativamente a nomi, cognomi, date e luoghi di nascita.Ogni discrepanza nei certificati puo’ tardare o ostacolare la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
2.CITTADINANZA PER MATRIMONIO
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CONIUGI DI CITTADINI ITALIANI
(art.5 legge 05.02.1992, n.91 e successive modifiche art .1 della legge 15.7.2009 n.94)
Il coniuge di cittadino italiano, se residente all’estero, puo’ presentare istanza per la concessione della cittadinanza italiana dopo tre anni dal matrimonio o dopo tre anni dalla data di acquisto per naturalizzazione o riacquisto della cittadinanza italiana.
Questi termini sono ridotti della metà (ossia, 18 mesi) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Si informa che, ai sensi della vigente normativa, al momento dell’adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
E’ indispensabile che l'atto di matrimonio sia stato trascritto nei registri di stato civile del Comune italiano.
Dal 1° agosto 2015 la domanda di cittadinanza deve essere inoltrata attraverso una procedura informatica messa a punto dal MINISTERO DELL’INTERNO - dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione - direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.
Si fa presente che il sito è esclusivamente in italiano. Questa Cancelleria non potrà fornire traduzioni né assistenza nella compilazione della domanda.
Potranno presentare la domanda a questa Cancelleria Consolare soltanto gli stranieri residenti in questa circoscrizione consolare e i cui coniugi italiani siano regolarmente iscritti all'A.I.R.E.
A decorrere dal 5 ottobre 2018 - ai sensi dell’art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 - il termine di definizione dei procedimenti in corso di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha introdotto il requisito linguistico quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. N. 5 e 9 della legge n. 91/1992. Il nuovo articolo prevede il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dei seguenti articoli della suddetta legge : art. 5, naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano e art. 9, concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica.
L'accertamento della conoscenza della lingua va effettuato attraverso l'acquisizione da parte di questa Cancelleria Consolare di :
- Un titolo di studio rilasciato da un istituto italiano di istruzione pubblico o da un istituto paritario; o
- Una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Al momento possono considerarsi enti certificatori, appartenenti al sistema di Certificazione della Lingua Italiana di Qualità
- L’Università per stranieri di Siena
- L’Università per stranieri di Perugia
- L’Università Roma Tre
- La Società Dante Alighieri in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura
Le istanze presentate a partire dal 4 dicembre 2018, se prive della prescritta certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori (Università per stranieri di Siena, Università per stranieri di Perugia, Università Roma Tre, Società Dante Alighieri in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura) verranno rifiutate.
Il richiedente dovrà: - registrarsi sul portale https://cittadinanza.dlci.interno.it - compilare la domanda utilizzando le credenziali d’accesso ricevute. Attenzione: nel modulo di registrazione vanno inseriti COGNOME- NOME- DATA DI NASCITA cosi’ come indicati nell’atto di nascita. Le donne devono inserire il cognome da nubile e non da coniugata. Si raccomanda di verificare che i dati anagrafici presenti su tutti i documenti siano concordanti e che vi sia l’esatta indicazione del Comune di nascita. - trasmettere la domanda ( modello AE) in formato elettronico (sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile un manuale per l’utente “Sistema inoltro telematico”), allegando i seguenti documenti : 1- estratto integrale dell’atto di nascita rilasciato in qualsiasi data, completo delle generalità dei genitori. 2- certificato penale del paese di nascita e di tutti i Paesi terzi di residenza, compreso l’attuale, ad eccezione dell’Italia.
3- La copia digitalizzata (scansione del documento) del certificato di residenza (legalizzato e tradotto come sopra) o del permesso di soggiorno marocchino da inserire nella sezione denominata "documento generico".
I certificati ai punti 2 e 3 hanno una validità di 6 mesi dalla data del rilascio. N.B. I documenti sopra indicati ai punti 1, 2 e 3 devono essere legalizzati e tradotti . Per la traduzione e la legalizzazione si invita a visitare la pagina dedicata di questo sito ovvero il sito del Consolato italiano competente nel Paese che ha rilasciato il certificato. La legalizzazione deve essere effettuata con Apostilla, se il Paese ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. Se il Paese non e’ firmatario di tale Convenzione, la Legalizzazione deve essere effettuata dall’Ambasciata/Consolato competente per il Paese di rilascio. Le informazioni sui Consolati e le Ambasciate italiani sono disponibili sul sito www.esteri.it.
4-la ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009, a favore del Ministero dell’Interno da effettuare sul conto corrente postale intestato a:
-
"Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza"
-
Codice IBAN : IT54 D0760103200000000 809020
-
specificando la causale: richiesta cittadinanza ex art. 5 legge 91/92 di inserire nome e cognome del richiedente
Con le seguenti modalità: a) bonifico estero - Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX; b) circuito EUROGIRO - Codice BIC/SWIFT:PIBPITRA. POSTE ITALIANE Viale Europa 175 – ROMA
5-un documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità - pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza. Ad esclusione dei cittadini marocchini e mauritani, è necessaria copia autenticata del documento di riconoscimento legalizzata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato.
6-estratto per riassunto dell’atto di matrimonio che deve essere rilasciato dal Comune italiano ove e’ iscritto il cittadino italiano o dal Comune italiano ove e’ stato celebrato/trascritto. Tutti i matrimoni, anche quelli celebrati all’estero, devono essere registrati presso un Comune Italiano. Prima di presentare domanda per la cittadinanza italiana, e’ bene accertarsi che il matrimonio sia stato registrato.
7-certificazione comprovante la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del quadro comune di riferimento europeo (QCER).
Una volta compilata la domanda e inserita TUTTA la documentazione sopra indicata, sarà generato un documento riepilogativo e la ricevuta di invio. Questa Cancelleria Consolare sarà automaticamente informata della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi una comunicazione relativa all’accettazione, o alla “accettazione con riserva” o al rifiuto della domanda stessa.
Successivamente, il richiedente sarà convocato, con il coniuge cittadino italiano, da questa Cancelleria Consolare al fine di depositare la documentazione in originale, già trasmessa per via telematica, nonché per effettuare il pagamento dell’autentica della firma sulla domanda di cittadinanza (10 euro).
Il termine per la definizione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 (D.P.R. 18 aprile 1994, n.362), è di 48 mesi a partire dalla data di accettazione della domanda. Il Decreto di concessione della cittadinanza italiana sarà notificato all’interessato/a mediante lettera raccomandata R.R. Si invitano coloro che dovessero cambiare indirizzo di darne comunicazione agli Uffici AIRE e Cittadinanza . Entro sei mesi dalla notifica del Decreto di concessione della cittadinanza italiana, l’interessato/a dovrà presentarsi per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana ed alle Sue leggi. NOTA: fino al 27 aprile 1983 - data di entata in vigore della precedente legge sulla cittadinanza n.123/83 - la donna straniera che sposava un cittadino italiano acquisiva automaticamente la cittadinanza italiana. Tuttavia, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, nonché per il successivo rilascio dei relativi documenti di identità è necessario che l’atto di nascita dell’interessata sia trascritto in Italia.