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Autoveicoli e patenti di guida

 

Autoveicoli e patenti di guida

AUTOVEICOLI


Secondo quanto stabilito dal novellato art. 103 del Codice della Strada, dal 1 gennaio 2020 per esportare definitivamente un veicolo all'estero si dovrà prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.
Pertanto per richiedere la cancellazione dal PRA di veicoli esportati a partire dal 1 gennaio 2020 i cittadini italiani non potranno più rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.
Le richieste di radiazione di veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019 e reimmatricolati nel 2020 continuano invece ad essere accettate dagli Uffici consolari secondo la normativa vigente fino al 31 marzo 2021 a condizione che i veicoli siano stati reimmatricolati con targa estera al momento della richiesta di radiazione. A tal fine il richiedente dovrà allegare a dimostrazione dei suddetti requisiti la copia della carta di circolazione estera e qualsiasi documentazione che, direttamente o indirettamente, dia prova dell’avvenuta esportazione all’estero del veicolo entro il 31/12/2019.
Per ulteriori informazioni

 

PATENTI DI GUIDA


PROROGA DEI TERMINI DELLA VALIDITÀ
La patente di guida italiana è innanzitutto un documento di abilitazione alla guida; la patente ha anche valore di documento di riconoscimento, prevalentemente sul territorio nazionale italiano.
Si segnala che la Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 7203 del 01/03/2021 ha apportato le modifiche sotto elencate.

Come documento di abilitazione alla guida:

su tutto il territorio dell’Unione Europea:

  • la validità delle patenti di guida, con scadenza originaria compresa nel periodo dal 1º febbraio 2020 al 31 maggio 2020 la scadenza è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria;
  • per le patenti con scadenza originaria tra il 1 giugno 2020 ed il 31 agosto 2020 la scadenza è prorogata al 1 luglio 2021;
  • per le patenti con scadenza originaria tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria.

sul solo territorio nazionale italiano, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

  • per le patenti con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 29 settembre 2020 la scadenza è prorogata al 29 luglio 2021;
  • per le patenti con scadenza originaria tra il 30 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria.

Per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.


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