Alla luce della vigente disciplina in materia di autocertificazione, il Ministero della Salute ha chiarito che la condizione di emigrato, presupposto per la fruizione a titolo gratuito e per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare delle prestazioni sanitarie ospedaliere aventi carattere di urgenza, non deve piu’ essere attestata dall’Autorità diplomatico-consolare poiché piu’ semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.