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Nascita

Per registrare in Italia la nascita all’estero del figlio di un cittadino italiano

I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia, presentando presso l’Ufficio Consolare i seguenti documenti:

  1. Copia integrale dell’atto di nascita in originale rilasciato dal competente Ufficio del Regno del Marocco su formulario bilingue (completo del nome e cognome dei genitori) munito di Apostilla con traduzione ufficiale in italiano.
  2. Modulo compilato di richiesta di trascrizione di atto di stato civile
  3. documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).

Come registrare la nascita di un figlio/a nato/a fuori dal matrimonio e non dichiarato alle autorità locali

Per registrare la nascita di un figlio nato fuori dal matrimonio, i genitori sono tenuti a presentare la documentazione:

  • Attestato di nascita rilasciato dalla clinica/ospedale munito di Apostilla con traduzione ufficiale in italiano;
  • Documenti d’identità dei genitori.

Come registrare la nascita di un figlio/a nato/a fuori dal matrimonio e dichiarato alle autorità locali

Per trascrivere l’atto di nascita di un figlio nato fuori dal matrimonio, i genitori sono tenuti a presentare:

  • Copia integrale dell’atto di nascita munito di Apostilla con traduzione ufficiale in italiano;
  • Documenti d’identità dei genitori.

ATTENZIONE: Le modifiche normative introdotte dal D.L 36/2025, come convertito dalla Legge 74 del 2025, consentono il riconoscimento della cittadinanza italiana al minore nato all’estero, figlio di cittadino italiano, solo laddove rientri in una delle categorie sotto indicate.

Sono previsti, inoltre, casi limitati di acquisto della cittadinanza italiana per i minorenni, figli di cittadini italiani iure sanguinis, che non rientrano nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana sopra descritti. Si tratta di casi di acquisto per “beneficio di legge”, per il quali la cittadinanza non è acquisita alla nascita ma il giorno dopo la dichiarazione resa dai genitori in Consolato.

Per maggiori informazioni sui casi di acquisto della cittadinanza da parte di minori che non rientrano nelle ipotesi di riconoscimento automatico si prega di consultare la pagina dedicata alla cittadinanza dei minori.

Il minore nato all’estero figlio di un cittadino italiano può essere riconosciuto cittadino italiano se ricorre una delle seguenti condizioni:

Caso A 1) Genitore con esclusiva cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Caso A 2) Nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana al momento della nascita del minore (o al momento del decesso) (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Caso B) Genitore che ha risieduto in Italia almeno due anni prima della nascita (Art. 3-bis, comma 1, lettera d Legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Caso C) Minore che non rientra nelle categorie precedenti, ma non è in possesso di altra cittadinanza.